Revoca dell’amministratore di condominio

20.04.2017 15:10 a cura di Rino Raguso (0 commenti)

Un amministratore non in grado di fare gli interessi del condominio può essere causa non solo di contrasti, ma anche di gravi danni. A tutela dell’assemblea, essa ha pieno diritto di revoca dell’amministratore di condominio. L’incarico ha durata annuale e può essere revocato dalla maggioranza dei presenti in assemblea e rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio, salvo differenti disposizioni del regolamento condominiale.

Vi sono però dei casi nei quali anche un singolo condomino può richiedere la revoca tramite autorità giudiziaria, questo è possibile in caso di inadempienze o gravi motivi. Ecco quali sono i casi:

– l’amministratore non comunica al condominio la notifica di un atto di citazione in giudizio per questioni che vanno oltre i suoi compiti
– non presenta il rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura della gestione condominiale
– non convoca l’assemblea per l’approvazione dei conti
– rifiuta di convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore
– non comunica i propri dati
– non comunica l’esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziale
– non fornisce dati aggiornati relativi allo stato dei pagamenti
– non apre il conto corrente condominiale
– rende ambigua la gestione dei conti condominiali e dei suoi conti personali
– non cura i registri obbligatori
– non cura il recupero crediti

In tutti questi casi, anche un solo condomino può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per ottenere la revoca dell’amministratore e procedere ad una nuova nomina tramite assemblea, garantendo così la piena tutela dei diritti e dei beni dell’intero condominio.

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