Requisiti dell’amministratore di condominio

24.04.2017 15:06 a cura di Rino Raguso (0 commenti)

L’amministratore è a tutti gli effetti il rappresentante legale del condominio, un ruolo delicato, per il quale occorrono specifiche condizioni. In particolare, per ricoprire questo ruolo è necessario:

– avere il pieno godimento dei diritti civili
– non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o delitti non colposi
– non essere stati sottoposti a misure preventive (come l’obbligo di soggiorno), oppure avere ottenuto la riabilitazione
– non essere stato interdetti o inabilitati
– non essere inseriti nell’elenco dei protesti cambiari

Sono richiesti ulteriori tre requisiti all’amministratore di condominio scelto al di fuori della cerchia dei condomini:

– diploma di scuola secondaria di secondo grado
– frequenza di un corso di formazione
– attività di formazione periodica.

Se, invece, il compito viene affidato ad una società, i requisiti si devono considerare validi per tutti i soci illimitatamente responsabili, per gli amministratori della società e per i dipendenti che svolgono concretamente la funzione di amministratori.

La nomina dell’amministratore viene effettuata dall’assemblea: affinché sia valida, essa deve essere basata sul voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che essi devono rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. L’affidamento dell’incarico va registrato nell’apposito registro delle nomine e delle revoche.

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